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D.P.R. 16/04/2003 n. 126

a) nella rubrica, dopo la parola: «Dichiarazione» sono inserite le seguenti: «e certificazioni»

b) nel comma 3-bis, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»

c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti: «6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonchè gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. 6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione può essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745.». Note all'art. 5:

- Il testo dell'art. 4 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente: «Art. 4 (Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta). -

1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'art. 3, comma 1, i soggetti indicati nel titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonchè gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni informative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S. e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1.

2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonchè per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.

3. Con Decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse. 3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato Decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 7-bis del medesimo Decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati i cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonchè gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previden-

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal Decreto di cui all'art. 1 sono conservati per il periodo previsto dall'art. 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, l'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali. 4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni dell'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

5. (Comma soppresso).

6. (Comma soppresso). 6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. 6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonchè gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. 6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione può essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: «Art. 27.

1. Le società gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del medesimo testo unico.

2. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della società, i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente.

3. La ritenuta operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi

4. Sugli utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 dello stesso testo unico n. 917 del 1986, nonchè ai fondi indicati nel comma 1, è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto, nei confronti delle persone fisiche, e a titolo d'imposta nei confronti dei fondi.

5. La ritenuta di cui al comma 1 è operata nei confronti delle persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma. La ritenuta non è operata qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta all'atto della riscossione degli utili. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4 sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».

-Si trascrive il testo vigente degli articoli 7, 8, 9 e 11 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745: «Art. 7. Le società, entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati nell'art. 5, primo comma. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro, persone fisiche o giuridiche, che in rappresentanza del possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili. Le comunicazioni di cui al primo comma

a) devono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con Decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla società

b) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni, precisando la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento di utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'art. 1. Se la ritenuta è stata emessa ai sensi dell'art. 1, quarto comma, debbono essere altresì indicati gli estremi del certificato prodotto

 

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